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D.P.R. n. 146/2018

NON E’ PIU’ DOVUTA LA COMUNICAZIONE ISPRA

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.

In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.”

Fonte: https://www.assofrigoristi.it/lesperto-risponde/

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